L’agevolazione Aiuto alla Crescita Economica (ACE) è stata introdotta per sostenere il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese italiane e incentivare lo sviluppo del sistema produttivo
L’ACE mira a incentivare le imprese a finanziare le proprie attività con capitale proprio, anziché con debito, offrendo vantaggi fiscali sotto forma di riduzione della tassazione, proporzionale al nuovo capitale conferito.
Nel corso degli anni, l’agevolazione ha subito varie modifiche. Dopo essere stata eliminata nel 2019, è stata nuovamente reintrodotta nel 2020, per poi essere abolita definitivamente a fine 2023. Tuttavia, le imprese possono ancora beneficiare degli effetti residui della misura in riferimento al capitale conferito fino alla fine del periodo d’imposta 2023.
Sono interessate dall’agevolazione fiscale PMI e le Grandi imprese nella forma di:
- società di capitali;
- enti commerciali;
- imprenditori individuali;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
L’ACE è una deduzione, dal reddito imponibile netto, di un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011.
Ai fini del calcolo dell’ACE si effettua la sommatoria dei componenti positivi e negativi.
Il risultato viene confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, dal momento che ogni variazione in aumento, relativa a ciascun esercizio, non può eccedere il patrimonio netto contabile esistente al termine del medesimo esercizio.
Una volta determinata la base ACE, l’importo deducibile viene calcolato moltiplicando tale base per un’aliquota percentuale, fissata dallo Stato, su base annua:
- 4,75% per il 2016;
- 1,6% per il 2017;
- 1,5% dal 2018
- 1,3% dal 2019 in poi;
- 15% per i soli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, e fino a 5 milioni di euro (c.d. ACE innovativa).
Tale agevolazione, che è trasformabile in credito di imposta a seguito di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, si cumula con quella ordinaria dell’1,3%.
Nel caso in cui l’importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto, l’eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d’imposta successivi.
Tra gli elementi positivi sono compresi:
- i conferimenti versati dai soci o partecipanti (sia i conferimenti tipici, ossia quelli che concorrono ad aumentare il capitale sociale, sia gli apporti in denaro che non sono imputati ad incremento del capitale e che vengono accantonati a riserva o destinati a copertura delle perdite, sia le rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione di crediti di natura finanziaria verso la società);
- gli utili accantonati a riserva (inclusi quelli portati a nuovo o quelli destinati direttamente a copertura di perdite), con esclusione di quelli destinati a riserve indisponibili. Sono comprese anche le riserve disponibili derivanti dalla riclassificazione di riserve indisponibili a seguito del venir meno della condizione di indisponibilità.
La somma degli elementi positivi è soggetta ad ulteriori correzioni a seconda dei soggetti o dell’applicazione delle norme antielusive.
Tra gli elementi negativi si possono considerare le riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, a qualsiasi titolo. Vi rientra:
- ogni ipotesi di distribuzione delle riserve di utili (ad esempio la distribuzione di dividendi ai soci);
- qualsiasi tipo di distribuzione di capitale (ad esempio la riduzione del capitale sociale o di voci del patrimonio assimilate al capitale, quali la riserva sovraprezzo azioni);
- la restituzione ai soci di ogni tipologia di conferimento, sia in denaro che in natura.
Per poter accedere all’agevolazione, la comunicazione deve essere inviata per via telematica, direttamente dall’interessato o da un soggetto abilitato alla trasmissione, esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello può essere presentato dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, l’articolo 19 del Decreto Sostegni bis ha introdotto la possibilità di fruire alternativamente della deduzione del rendimento nozionale Ace (di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011) tramite il riconoscimento di un credito d’imposta da calcolarsi applicando al medesimo rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta nonché il relativo contenuto e le modalità attuative per la cessione del credito.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 oppure può essere chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi nella quale il credito d’imposta va indicato. In alternativa, il credito può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
L’agevolazione è stata abolita definitivamente a fine 2023. Tuttavia, le imprese possono ancora beneficiare degli effetti residui della misura in riferimento al capitale conferito fino alla fine del periodo d’imposta 2023.
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